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COME ACQUISTARE CASA
L'acquisto della propria casa è molto importante e va affrontato
con la massima preparazione e competenza. Pochi ma importanti elementi garantiranno
di non lasciarsi sfuggire la casa dei propri sogni e di evitare complicazioni
o imprevisti.
SUGGERIMENTI PER CHI COMPRA CASA
La casa può essere acquistata direttamente dal venditore o per il
tramite di un'agenzia immobiliare regolarmente iscritta all'apposito ruolo.
In entrambi i casi, occorre seguire determinati accorgimenti. Tra questi:
-
la verifica che il venditore non sia un soggetto protestato
o fallito;
-
la verifica che l'unità immobiliare oggetto
della compravendita sia stata costruita nel rispetto della normativa edilizia
e che non siano stati effettuati lavori abusivi o siano stati condonati;
-
la conoscenza della percentuale dovuta all'agenzia
per l'intermediazione prestata. Tale percentuale varia da città
a città, ed è compresa tra l'1,5% ed il 5%;
-
la verifica dell'assenza di gravami (ipoteche, altri
vincoli di garanzia, etc.) sull'immobile o la possibilità di cancellazione
di tali gravami.
LA PROPOSTA DI ACQUISTO
È uno dei momenti della formazione del contratto di acquisto. Dopo
aver visitato la casa e fatto gli opportuni controlli, l'acquirente, al fine
di bloccare il prezzo pattuito, sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto,
rilasciando un acconto sul prezzo.
La proposta e la conseguente accettazione della stessa non costituiscono un
vero e proprio contratto, ma precedono il suo perfezionamento. Infatti, prima
della sua conclusione, qualora il proponente (acquirente) o l'accettante (venditore)
decedano, siano interdetti o revochino la proposta o l'accettazione, il contratto
non viene a esistenza. Affinché si verifichi l'accordo è necessario
che la dichiarazione del proponente all'atto dell'accettazione non contenga
variazioni alle condizioni indicate nella proposta stessa.
Le caratteristiche della proposta di acquisto sono:
-
la descrizione del bene oggetto della proposta di acquisto;
-
l'impegno ad acquistare con atto pubblico entro una
data fissata;
-
la dichiarazione che l'immobile è stato visto
e piaciuto;
-
il prezzo e le modalità di pagamento.
LA PROMESSA DI VENDITA
Se la proposta irrevocabile di acquisto viene accettata dal venditore nei
tempi in essa fissati si giunge alla promessa di vendita o compromesso, che
impegna entrambe le parti a stipulare entro una certa data l'atto pubblico
di compravendita.
La promessa di vendita è un contratto preliminare e si contrappone
al contratto definitivo. Esso assolve alla funzione di impegnare le parti
per un evento che non sia immediatamente realizzabile.
Così per esempio, trovo di mia convenienza l'acquisto di un immobile
che il proprietario si propone di vendere. Mancano, però, i dati
catastali, e non possiedo tutta la somma, di conseguenza devo procurarmela
chiedendo un mutuo. Intanto sia io sia il proprietario del bene, abbiamo
interesse a che il nostro impegno reciproco assuma il carattere di un vincolo
giuridico.
Alla funzione di creare questo vincolo obbedisce appunto il contratto preliminare
di vendita detto anche "compromesso".
Gli elementi essenziali del compromesso sono:
-
-
le modalità di pagamento del prezzo;
-
la fissazione della data della stipulazione dell'atto
pubblico (rogito);
-
la dichiarazione dell'assenza di ipoteche e/o altri
vincoli;
-
la descrizione dell'immobile e sue pertinenze;
-
l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,caparra
confirmatoria e/o caparra penitenziale;
-
la dichiarazione della regolarità della casa
rispetto allanormativa urbanistica edilizia;
-
la dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono stati
condonati (condono edilizio);
Lo schema di "promessa di vendita" (compromesso) è in
commercio e facilmente reperibile.
Al momento della accettazione della "proposta di vendita" è
uso (ma non è obbligo) dare un acconto.
VERSAMENTI DI DENARO PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Per rendere ancora più impegnativo il compromesso sottoscritto, il
promittente acquirente consegna al promittente venditore una somma di denaro
quale "caparra confirmatoria" a titolo di anticipo per l'esecuzione
del contratto di compravendita. Oppure, il versamento può avvenire
a titolo di "caparra penitenziale": in questo caso, se a recedere
dall'impegno è l' acquirente, deve rinunciare alla caparra, se a
rompere la promessa è invece il venditore, egli deve restituire il
doppio della caparra.
L'acconto
L'acconto costituisce una parte del prezzo versato prima del saldo o della
definitiva stipulazione. Va distinto dalla caparra. La differenza è
importante perché l'acconto va restituito se la compravendita per
qualsiasi motivo non si conclude.
Caparra confirmatoria
La caparra rientra nella categoria delle garanzie ed è costituita
da una somma di denaro che il compratore consegna al venditore nel momento
della conclusione di un accordo. La caparra ha funzione confirmatoria e
cioè di anticipo per l'esecuzione del contratto.
Caparra penitenziale
Oltre alla caparra confirmatoria esiste la caparra penitenziale. Se si vuole
far uso di tale tipologia, lo si deve esplicitamente dichiarare al momento
del suo versamento, con accordo fra le parti contraenti. "Penitenziale"
vuol dire che vi è connesso il diritto di recesso. Data la caparra,
i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento e il recesso. Il recesso
avviene per volontà unilaterale. Se il promettente acquirente recede
dal suo impegno, deve rinunciare alla caparra che rimane nelle mani del
promittente venditore. Se, invece, è il venditore a voler recedere
dal suo impegno, egli deve provvedere alla restituzione di una doppia caparra
al promittente acquirente.
L'acconto o la caparra, sia essa confirmatoria sia essa penitenziale, viene
normalmente consegnata all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita
(compromesso).
L’ATTO PUBBLICO DI VENDITA
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di
denaro (prezzo). Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio
di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro
cosa).
L'atto di compravendita si stipula davanti al notaio, presenti il venditore
e il compratore ed è redatto in forma pubblica. Il rogito è
l'atto conclusivo della compravendita.
Le obbligazioni principali del venditore sono:
-
fare acquistare la proprietà della casa al momento
della conclusione del contratto;
-
consegnare la casa al compratore;
-
garantire il compratore dall'evizione: la casa, cioè,
non deve appartenere ad altri e altri non devono avere diritti reali sulla
stessa, salvo quelli dichiarati al momento della vendita;
-
garantire il compratore dai vizi, cioè che la
casa sia immune da difetti che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano
in modo apprezzabile il valore.
LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA
L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano
a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore.
Se oggetto dell'acquisto è la prima casa e il venditore è
un privato, l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
-
imposta di registro del 3%
-
imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per
i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
-
imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per
i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o altro bene immobile, l'atto di compravendita
è soggetto a imposte complessive del 10%:
-
imposta di registro del 7% (3% se di interesse
artistico, archeologico o storico)
-
imposta ipotecaria del 2%
-
Se la prima casa è acquistata da un'impresa di costruzioni l'atto
di compravendita è soggetto a:
IVA del 4%
-
imposta di registro fissa di 168 euro (129,11 euro
per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
-
imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro
per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
-
imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro
per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o altro immobile:
-
IVA del 10% (20% se immobile di lusso, 3% se di
interesse artistico, storico o archeologico)
-
imposta di registro fissa di 168 euro (129,11 euro
per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
-
imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro
per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
-
imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro
per i rogiti entro il 31 gennaio 2005)
Le imposte di cui sopra vanno applicate sul valore del bene dichiarato
nell'atto di compravendita. Tale valore, comunque, non può essere
inferiore al "valore catastale" dell'immobile che si ottiene moltiplicando
per 100 la rendita catastale allo stesso attribuito.
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