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COME OTTENERE UN MUTUO
Il processo di scelta e ottenimento del mutuo può sembrare complesso
e oscuro. In realtà basta conoscere i diversi passaggi e le loro
implicazioni per affrontarli con tranquillità e gestire la propria
richiesta di mutuo nel modo più pratico ed efficace.
LA SCELTA DELLA BANCA
Il compromesso o promessa di vendita è lo strumento giuridico che
consente al compratore di cercare la somma necessaria all'acquisto e di
stipulare successivamente l'atto pubblico di compravendita. È indispensabile
pertanto attivarsi per ricercare una banca che soddisfi l'esigenza del caso
e che tenga conto delle caratteristiche peculiari del richiedente.
LA RICHIESTA DI MUTUO
Una volta individuata la banca occorre compilare con la massima precisione
possibile la domanda di finanziamento in tutte le sue parti. La domanda
di mutuo, predisposta sotto forma di questionario, contiene le seguenti
informazioni:
i dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;
la residenza;
l'attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;
la composizione del nucleo familiare;
le persone a carico;
l'occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;
l'anzianità di servizio o di lavoro autonomo;
il settore lavorativo/produttivo;
se lavoratore dipendente: l'indicazione del datore di lavoro;
la qualifica;
il reddito netto mensile;
il reddito netto annuale;
la descrizione dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze (superficie
totale, coperta e scoperta; fronti stradali; numero piani; anno di costruzione);
il valore della costruzione;
una dichiarazione di non avere debiti ovvero di averne; in quest'ultimo
caso occorre precisare l'importo e l'identità dei creditori.
IL PARERE PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ
I dati e le richieste contenuti nella domanda consentono alla banca di esprimere
un primo parere di fattibilità sull'operazione di mutuo. La concedibilità
o meno (fattibilità dell'operazione) della somma richiesta dipende
in generale dal concorso di più elementi. Essi sono:
il reddito netto del richiedente e dei suoi familiari (nucleo familiare)
desunto dalla dichiarazione dei redditi;
il valore dell'immobile oggetto del finanziamento;
la presenza di garanzie supplementari prestate da terzi (fideiussione, pegno).
Dall'esame dei dati sopra elencati la banca è in grado di esprimere
un proprio "parere di fattibilità" che, se positivo, dà
l'avvio alla fase successiva consistente nella richiesta della documentazione.
Uno dei principali elementi utilizzati dalla banca per determinare l'importo
del mutuo è il cosiddetto rapporto "rata/reddito": la rata
del mutuo, calcolata ai valori del momento, non dovrà superare il
30-35 % del reddito netto mensile complessivo dei richiedenti.
LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE
Ottenuto il parere di fattibilità sul finanziamento richiesto è
necessario inoltrare alla banca tutta la documentazione necessaria per confermare
quanto già dichiarato informalmente nella richiesta di mutuo. La
Banca provvede alla richiesta, anche per via e-mail, della seguente documentazione:
Lavoratori dipendenti
dichiarazione del datore di lavoro dell'anzianità di servizio del
dipendente;
originale dell'ultimo cedolino dello stipendio e copia del modello CUD
(in alternativa copia del mod. 730 o "Unico").
Lavoratori autonomi o liberi professionisti
copie del modello "Unico" (ex. Modello 740);
estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.AA.);
se professionista, attestato di iscrizione all' Albo professionale cui appartiene.
Per tutti e a integrazione dei documenti sopra elencati
certificato di nascita;
certificato di stato civile oppure estratto dell'atto di matrimonio completo
di tutte le annotazioni;
l'estratto di matrimonio deve contenere tutte le eventuali convenzioni patrimoniali
stipulate fra i coniugi;
nell'ipotesi di persone divorziate o separate legalmente bisogna presentare
copia della sentenza del tribunale;
copia della "promessa di vendita" o "compromesso";
planimetria, con l'indicazione delle proprietà confinanti sia dell'immobile
sia delle eventuali pertinenze (cantina, solaio, box);
copia del certificato di abitabilità;
copia dell'ultimo atto di acquisto dell'immobile;
se l'immobile è pervenuto per successione occorre presentare il mod.
240 o il mod. 4 dell'ufficio successioni.
LA DELIBERA DEL FINANZIAMENTO
La banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori
accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare"
sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa"
redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il
finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne dà immediata comunicazione
al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento
(concessione formale del mutuo).
FINANZIAMENTO MASSIMO
L'importo massimo finanziabile è in genere l'80% del valore di mercato
del bene immobile oggetto dell'ipoteca. Alcune banche finanziano fino al
100%, anche se a tassi più onerosi e con ulteriori garanzie. Anche
per finanziamenti entro il limite dell'80% possono a volte essere richieste,
in aggiunta alla garanzia ipotecaria, altre garanzie supplementari che siano
ritenute idonee e necessarie dalla Banca.
IL CONTRATTO DI MUTUO E LA COSTITUZIONE DI
IPOTECA
Il contratto di mutuo è la fase conclusiva del procedimento iniziato
con la sottoscrizione della proposta di acquisto e della promessa di vendita
(compromesso). Il mutuo viene stipulato davanti ad un notaio, presenti la
Banca e il richiedente il finanziamento, e va redatto per atto pubblico.
Oggetto dell'atto è il trasferimento di una somma di denaro della
banca al cliente, con l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo
di restituire alla banca altrettanto denaro.
COSTITUZIONE DELL'IPOTECA
Di norma, insieme all'atto di mutuo viene costituita l'ipoteca a favore
della banca sulla unità immobiliare oggetto del finanziamento. L'ipoteca
costituisce la garanzia che tutela la banca e viene iscritta nei Pubblici
Registri immobiliari per renderla pubblica. Le banche richiedono l'iscrizione
di un'ipoteca di primo grado per un valore superiore al finanziamento erogato
(dal 150% al 300%). L'ipoteca dunque non copre solo il capitale erogato,
ma anche:
gli interessi nella misura concordata;
gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento
delle rate;
i premi assicurativi;
gli oneri erariali, i tributi, le spesa, gli oneri notarili, professionali,
ecc.
le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto
dovuto.
L'ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni (se il mutuo dura di
più occorre rinnovarla) ma occorre chiedere alla banca l'assenso
alla cancellazione se poi si vuole vendere l'immobile.
L’EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA
Al fine di snellire al massimo le procedure e gli oneri contrattuali (atto
di quietanza, atto di annotazione, ecc.) si fa ricorso, nello stipulare
un contratto di mutuo ipotecario, allo strumento del "contratto unico".
Esso si configura come un mutuo ove l'erogazione dell'intera somma data
in prestito ha formalmente luogo contestualmente alla stipula dell'atto;
ma la somma viene pure contemporaneamente riversata dal cliente alla banca
a titolo di deposito a garanzia dell'iscrizione ipotecaria.
Nei dieci giorni successivi alla avvenuta iscrizione, tempo stabilito dalla
legge per il consolidamento della ipoteca, la somma viene definitivamente
riconsegnata al mutuatario.
Per semplificare e agevolare la transazione la banca in genere attiva il
cosiddetto prefinanziamento: rende cioè immediatamente disponibile
la somma, sulla qualle verranno pagati gli interessi per i giorni trascorsi
dall'erogazione al completamento della pratica notarile di ipoteca
