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COME RISTRUTTURARE CASA
Ristrutturare casa significa soddisfare le proprie necessità ed aspirazioni,
ma anche effettuare un investimento sicuro nel tempo. A seconda dei lavori
che si intende fare vi sono diverse tipologie di intervento, per ognuna
delle quali è bene sapere quali procedure occorre seguire.
LA RISTRUTTURAZIONE
La ristrutturazione o l'abbellimento della propria abitazione rappresenta
non solo l'esecuzione di lavori per creare un luogo adatto a soddisfare
i bisogni della propria famiglia, ma significa anche un importante impiego
dei propri risparmi. La ristrutturazione esalta infatti lo sviluppo dei
locali di servizio, degli impianti centralizzati, la dignità architettonica,
l'igiene.
Sotto la voce "ristrutturazione" sono compresi tutti gli interventi
che riguardano un edificio in una sua parte o nella sua interezza, sia all'interno
sia all'esterno.
Possono così individuarsi tre tipologie di interventi:
-
Ristrutturazione con manutenzione ordinaria o "piccole opere";
-
Ristrutturazione con manutenzione straordinaria o "piccole opere";
-
Ristrutturazione con "grandi opere".
La distinzione tra queste tre categorie ha due conseguenze pratiche:
-
Le "piccole opere" (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) si realizzano senza bisogno di concessione edilizia e quindi senza pagare nulla al Comune.
-
Le "grandi opere" prevedono il rilascio di una concessione edilizia e quindi il versamento di oneri, in proporzione alla superficie interessata e al tipo di edificio.
LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Trattasi di interventi su edifici già esistenti. Questa voce comprende
le cosiddette opere minori o "piccole opere" che possono essere
di due tipi:
-
interventi che riguardano parti limitate di un edificio;
-
interventi che restituiscono funzionalità a un edificio, perché cadente o non abitabile.
Questi interventi possono interessare tutto il contenuto dello stabile.
Devono, però, mantenere sia l'aspetto esterno sia l'ingombro precedenti.
Una delle caratteristiche di questo tipo di ristrutturazione è che
si realizza senza bisogno di concessione edilizia e quindi senza pagare
nulla al Comune. La manutenzione ordinaria si compie attraverso le opere
edilizie minori e costituisce la parte più consistente degli interventi
realizzati sugli edifici e sugli appartamenti.
I proprietari non devono così presentare alcuna domanda o segnalazione
al Comune. Sono però responsabili della regolarità del lavoro,
specie riguardo alle norme di sicurezza e di igiene. Gli impianti, in particolare
quelli elettrici e del gas, devono quindi essere realizzati da personale
qualificato, che deve certificare la conformità alla legge.
All'interno dei fabbricati, per esempio, si possono così riparare
e rinforzare senza alcuna formalità parti della struttura, delle
murature e delle coperture, riparare e sostituire le finiture interne delle
costruzioni, installare doppi serramenti o cancellati di sicurezza posti
all'interno, installare o spostare pareti mobili, rispettando però
i rapporti di areazione e illuminazione previsti dalla legge.
All'esterno dei fabbricati vengono considerate di manutenzione ordinaria
le seguenti opere:
-
rifacimento del tetto, riparazione e sostituzione dei pluviali e grondaie anche con materiali diversi, purché non siano modificate le caratteristiche tecniche delle coperture;
-
ripristino delle facciate con materiali aventi stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
-
riparazione e sostituzione degli infissi e di serramenti esterni, di portoni, cancelli, vetrine e parti di ingresso dei negozi, anche con materiali diversi, purché non siano mutate le caratteristiche esteriori;
-
installazione di grate al vano finestra;
-
realizzazione di posti auto al livello del terreno;
-
interventi di manutenzione del verde.
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tra le opere edilizie minori rientra anche la manutenzione straordinaria.
Comprende gli interventi riguardanti il consolidamento, il rinnovamento
e la sostituzione di parti della struttura, anche portanti, delle costruzioni:
per esempio i muri di sostegno, le architravi e le solette. Nella manutenzione
straordinaria rientrano anche le opere per la realizzazione di servizi igienici
e di servizi tecnologici, le opere di modificazione dell'assetto distributivo,
gli interventi sulle facciate dei fabbricati, la portineria (ossia tutte
le aree o le strutture al servizio di un edificio), la creazione di cortili,
giardini, verde pensile e verticale.
È considerata manutenzione straordinaria la trasformazione di singole
unità immobiliari in più unità immobiliari e viceversa.
Per realizzare interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare
un progetto edilizio, unito a una domanda di autorizzazione edilizia o a
una denuncia di inizio attività.
Va sottolineato che l'autorizzazione edilizia può essere ottenuta
anche implicitamente, con il cosiddetto silenzio-assenso, entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda.
Va ricordato però che i lavori di manutenzione straordinaria, per
rientrare nella categoria delle "piccole opere" non debbono portare
alla realizzazione di un edificio completamente diverso per forma, aspetto
e uso dal precedente. È quindi importante verificare attentamente
col progettista che gli interventi rientrino effettivamente nelle categorie
previste dal Regolamento Edilizio.
RISTRUTTURAZIONE CON GRANDI OPERE
Sono compresi in questa tipologia tutti gli interventi che riguardano un
edificio nella sua interezza, sia all'interno sia all'esterno. Sono cioè
le trasformazioni che comportano cambiamenti sostanziali: cambio d'uso,
aspetto estetico, dimensione dell'edificio o addirittura la ricostruzione
dello stabile.
Questi interventi si considerano "grandi opere": per essere realizzati
hanno bisogno di una specifica concessione edilizia richiedendo il versamento
di un contributo all'Amministrazione Comunale.
Anche le nuove costruzioni si considerano grandi opere; così per
essere realizzate necessitano di una specifica concessione edilizia e di
un versamento a titolo di contributo al Comune.
Nella definizione di nuova costruzione rientrano:
-
la costruzione di nuovi edifici;
-
l'ampliamento di edifici già esistenti;
-
l'installazione di prefabbricati e case mobili;
-
gli interventi per la realizzazione di parcheggi non pertinenziali (che possono cioè essere costruiti e venduti liberamente).
MUTUO E RISTRUTTURAZIONE
Ottenere un mutuo per ristrutturare la propria abitazione è semplice.
Infatti, oltre ai documenti di rito da presentare per l'acquisto della
casa (clicca qui) occorre raccogliere
la seguente documentazione:
Manutenzione ordinaria: è sufficiente un "preventivo
di spesa" redatto dall'impresa che effettuerà i lavori o
da un professionista abilitato;
Manutenzione straordinaria: è necessario, oltre
al "preventivo di spesa" anche il progetto edilizio unito
alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la denuncia
di inizio attività;
Ristrutturazione con grandi opere: sono necessari, oltre al
"preventivo di spesa" anche la concessione edilizia e la ricevuta
del versamento del contributo all'Amministrazione Comunale.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Nel caso di mutui stipulati nel 1997 per la manutenzione o ristrutturazione
è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei
seguenti oneri:
-
interessi passivi;
-
oneri accessori;
-
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto
di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28
euro.
In caso di ristrutturazione è possibile detrarre (in 10 anni) dall'IRPEF
lorda il 41% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per
sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche.
Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla legge
finanziaria.
L'agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre 2004
e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 60.000 euro per
ogni comproprietario o convivente nella stessa unità.
In caso di immobile ristrutturato dall’impresa venditrice l’importo
detraibile non potrà in questo caso superare il 25% della spesa
per l’acquisto.
Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati dopo il 1997
occorre tener conto anche di quanto già speso prima del 2004 per
determinare il limite massimo dei 60.000 euro. Restano valide le detrazioni
stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati
e conclusi tra il 1998 e il 2003.
